Emergenza usura: è urgente rivedere l’impianto normativo
di redazione
Uno degli indicatori più sensibili dell’emergenza economica provocata dalla pandemia, che peraltro si è innestata su una crisi che già si trascinava dal 2008, è il fenomeno dell’usura, le cui dimensioni tendono pericolosamente a dilatarsi.
La pandemia e le misure restrittive decise dai governi Conte e Draghi per fronteggiarla hanno determinato spinto verso il ricorso all’usura persone che mai in passato avrebbero pensato di potervi ricorrere. Piccoli imprenditori, artigiani, titolari di partita Iva, messi in crisi di liquidità dalla chiusura forzata delle rispettive attività, dall’impossibilità di riscuotere i crediti, dalla indisponibilità delle banche a venire incontro. Trovandosi con l’acqua alla gola non hanno potuto risolvere in altro modo per evitare il fallimento.
Come più volte denunciato da Confedercontribuenti, il problema più grave è l’acquisizione delle attività commerciali da parte dei colletti bianchi della criminalità organizzata. Come richiesto dal presidente, Carmelo Finocchiaro, è urgente un provvedimento nazionale per il controllo sulla cessione delle aziende durante la pandemia.
Con la ripresa delle attività nei mesi estivi e autunnali dell’anno scorso c’era stato un leggero allentamento della situazione, ma adesso tutto è ripiombato nella crisi più nera. Le aziende, i piccoli e piccolissimi imprenditori, i commercianti tagliati fuori dalla GDO (Grande distribuzione organizzata) tutti coloro che lavorano in proprio sono sull’orlo del collasso e chiedono aiuto.
Quando vengono a mancare le entrate, quando non c’è lavoro, l’unico approdo sempre disponibile è l’usura.
Perfino Papa Francesco ha parlato dell’usura come della “schiavitù del terzo millennio”, denunciando quello che succede in questo tempo di pandemia in Italia e nel mondo.
In Italia il reato di usura, perseguibile d’ufficio, è previsto dagli artt. 644 e seguenti del Codice penale e dalla Legge 108/96 che stabilisce un “tasso soglia” varialbile per categorie di operazioni e classi d’importo, sotto il quale tutto è permesso ma superando il quale si commette illecito penale. Uno strumento normativo divenuto ormai del tutto privo di efficacia.
Il metodo adottato dalla legge 108/96 (art. 2) per determinare il tasso soglia è quello della media dei tassi calcolata ogni tre mesi da Bankitalia incrementata del 50%. Poiché oggi i tassi di acquisto del danaro sono minimi o addirittura in territorio negativo, questo sistema ha creato un’assurda spirale al rialzo, con tassi applicati anche oltre il 25% annuo.
Il Fondo istituito dall’art. 14, per il ristoro dei danni subiti per estorsione (a fondo perduto) e usura (mutuo senza interessi da restituire entro 10 anni), in seguito alla denunzia penale del reato, prevede a una pratica di rimborso lunga e costosa, tale da scoraggiare molti.
In più il fondo è destinato soltanto a imprese, commercianti e artigiani, con esclusione delle persone fisiche e delle famiglie.
Altra norma discutibile è l’art. 15, che istituisce il Fondo di prevenzione dell’usura per piccole e medie imprese (attraverso i Confidi) e per le persone fisiche (attraverso le Associazioni e Fondazioni antiusura) cui viene garantito il prestito che, in ogni caso, dovrà essere erogato dalle banche, dall’80% fino al 100%. Sono le banche, in definitiva, a dire l’ultima parola sulla con cessione del prestito a valere sul fondo, per cui, di fatto, finisce per poterne usufruire solo chi ha un reddito fisso dimostrabile e sufficiente a coprire la rata mensile. Inoltre le banche negano prestiti per importi inferiori a 5.000 euro, ritenuti non remunerative.
In definitiva, le famiglie soggiogate dallo strozzino non possono chiedere né il sostegno finanziario del fondo di prevenzione e nemmeno quello di solidarietà.
Sono limiti, contraddizioni, difficoltà evidenti nel rendere effettivi i ristori ed efficace la protezione per le vittime dell’usura. Di questo devono rendersi conto il legislatore e il governo, adeguando alle nuove esigenze il quadro normativo. Va ampliato l’ambito di applicazione delle norme e va affrontato con urgenza e con coraggio il problema del sovraindebitamento.
L’art. 2 della 108/96 va riformato cambiando il metodo per determinare il tasso di soglia (è stata avanzata la proposta di creare unn meccanismo legato all’Euribor, maggiorato di alcuni punti percentuali)
Urgente è anche la modifica dell’art. 14 con l’allargamento della platea dei beneficiari alle persone fisiche e alle famiglie, eliminando l’attuale difetto di costituzionalità, e prevedendo che, nei casi di usura entro un certo limite, la denuncia possa essere presentata alle associazioni di categoria.
Va istituito “codice rosso” per l’usura, così come si è fatto previsto per i reati di violenza familiare e contro le donne, con la creazione di nuclei specializzati presso le autorità di Polizia e le Procure che con un percorso rapido, in pochi giorni, diano risposte ai taglieggiati.
Non può persistere il tabù della denunzia a ogni costo per accedere al Fondo per le vittime dell’usura. È compito dello Stato difendere la legalità e mettere in pratica il principio costituzionale di solidarietà.
In quanto all’art. 15, esso va modificato con la previsione di un “servizio di primo intervento” in tutti i Comuni e nelle Municipalità delle grandi città, da fare gestire ai volontari Associazioni antiusura.
Il “nuovo patto tra i cittadini e lo Stato” invocato da Confedercontribuenti passa anche per il controllo dei territori e la riconquista della fiducia dei cittadini nelle Istituzioni, che si può ottenere soltanto con una lotta concreta, a viso aperto, dello Stato contro gli usurai e la malavita organizzata.
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Vedi: Emergenza usura: è urgente rivedere l’impianto normativo
Fonte: Da nazionale a turismo