Il ricorso per cassazione privo della sottoscrizione dell’avvocato deve considerarsi giuridicamente inesistente e, quindi, inammissibile, in applicazione del principio generale sancito dall’art. 161, comma 2, c.p.c., estensibile a tutti gli atti processuali.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. V, Pres. Crucitti – Rel. D’Orazio, con la sentenza n. 3379 del 06-02-2019.
Fonte: expartecreditoris.it