Le espressioni “ammortamento alla francese” o “a rata costante” o “a capitale crescente e interessi decrescenti” non valgono ad esplicitare le modalità di funzionamento del piano, ai fini del controllo di legalità, in difetto di specificazione del regime finanziario e del criterio di calcolo degli interessi.
Il regime finanziario della capitalizzazione composta, adottato nella quasi totalità dei mutui predisposti con ammortamento alla francese concessi dagli istituti di credito, prevede l’attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una funzione di matematica esponenziale ed è caratterizzato da leggi finanziarie dotati della proprietà della scindibilità (a differenza di quello della capitalizzazione semplice, fondato su leggi additive), in forza delle quali la sua adozione comporta necessariamente (fatta eccezione per le ipotesi di scuola di mutuo uniperiodale o di pattuizione di tasso d’interesse nullo, in concreto non configurabili nella casistica giudiziaria) un effetto anatocistico, in virtù della produzione di interessi su interessi precedentemente maturati; e ciò in quanto, per effetto dell’applicazione di tale regime, gli interessi precedentemente maturati, a causa della loro capitalizzazione nel debito residuo, sono causa di ulteriori interessi.
Deve ritenersi che il divieto di anatocismo non attenga esclusivamente all’accordo preventivo che preveda direttamente la produzione di interessi su interessi, ma altresì a quelli – anch’essi in ipotesi riconducibili al momento genetico contratto (e quindi integranti una convenzione, ai sensi dell’art. 1283 c.c.) – che producano comunque, sotto il profilo economico, il medesimo effetto della produzione di interessi su interessi. Ciò che rileva, a ben vedere, è l’identità degli effetti economico-finanziari delle due modalità operative suindicate, comportando entrambe, anche in ragione del computo degli interessi sul capitale residuo (anzichè su quello in scadenza), un valore della rata di ammortamento superiore rispetto a quello che si presenterebbe adottando il regime di capitalizzazione semplice.
La verifica dell’usura deve essere condotta con riferimento unitario agli interessi corrispettivi e di mora, senza il ricorso ad una “fantomatica” soglia usuraria specifica per gli interessi moratori, determinando il costo complessivo del finanziamento nel “worst case” (scenario più oneroso per il soggetto finanziato). Se tale costo eccede il limite previsto dalla legge 108/96 alla stipula del contratto, il finanziamento deve ritenersi a titolo gratuito in applicazione della sanzione ex art. 1815 c.c.
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Nostre note
In dottrina, senza alcuna pretesa di esaustività, propendono per la capitalizzazione composta: R. MARCELLI, L’ammortamento alla francese. Matematica e diritto: quando la scienza viene piegata a negar se stessa, in Ilcaso.it, 13 novembre 2018, ed anche G. OLIVIERI, P. FERSINI, Sull'”anatocismo” nell’ammortamento francese”, in Banche e banchieri, 2015, n.2, 134 ss. La considerazione spesso utilizzata per affermare che nell’ammortamento alla francese non esiste il fenomeno del calcolo degli interessi sugli interessi già maturati è che, in ciascun periodo, la quota interessi è calcolata sul debito residuo, argomentando che di fatto si “pagano” gli interessi solo sul capitale ancora da restituire ed escludendo la possibilità di calcolo degli interessi sulla componente di interessi già corrisposta. Tale affermazione, osservano G. OLIVIERI, P. FERSINI, cit., 141, “ignora il fatto che il debito residuo è funzione della quota capitale che a sua volta dipende dal calcolo della rata costante, che ricordiamo è calcolata nel regime finanziario della capitalizzazione composta“. Anche G. COLANGELO, Interesse semplice, interesse composto e ammortamento alla francese, in Foro it., 2015, n.11, V, 469 ss., rileva che numerose sono le sentenze che stabiliscono, sulla scorta di ciò che asseverano i vari c.t.u., che l’ammortamento alla francese è regolato ad interesse semplice. Alla base di queste decisioni vi è a parere dell’A., “la fuorviante constatazione che alla scadenza di ciascuna rata l’interesse è calcolato in modo semplice sul capitale residuo”. In realtà, sottolinea G. COLANGELO, “i testi di matematica finanziaria”non trattano che dell’interesse composto, tutti affermano che l’ammortamento francese è regolato da quest’ultima legge“. In tal senso, sono citate varie monografie, tra cui: A. CASANO, Elementi di algebra, Palermo, II ed., 1845, 277; M. CALIRI, Matematica finanziaria, Torino, 2001, 169 e 173; E. LEVI, in Corso di Matematica finanziaria e attuariale, Milano, 1964, 227; S. VIANELLI, A. GIANNONE Jr., Matematica finanziaria, Bologna, 1965, 125; F. CACCIAFESTA, Matematica finanziaria, Torino, 2006, 112. In argomento, vedasi anche L. SPAGNOLO, L’anatocismo mascherato, Edizioni Esperidi, 2014. In tema, vedasi anche Antonio Annibali, Carla Barracchini, Alessandro Annibali, Anatocismo e Ammortamento di Mutui alla Francese in Capitalizzazione Semplice, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016.
Di opinione contraria, M. RUTIGLIANO, L. FACCINCANI, Brevi note per riconoscere, “si spera definitivamente”, l’assenza di anatocismo nel mutuo con piano di ammortamento “alla francese”, in Banche e banchieri, 2017, n. 3, 333 ss.; V. SANGIOVANNI, Mutui bancari, ammortamento alla francese e nullità delle clausole sugli interessi per indeterminatezza, nota a Trib. civ., sez. impresa B, Milano, sentenza 30/10/2013, in Corr. giur., 2014, n. 8/9, p. 1105 ss. La stessa pronuncia è anche annotata da C. CAMARDI, Mutuo bancario con piano di ammortamento “alla francese”,nullità delle clausole sugli interessi e integrazione giudiziale, in Banca borsa, 2015, n. 1, II, 51 ss. Per una riflessione sulla matematica finanziaria degli ammortamenti, cfr. A. MANTOVI, G. TAGLIAVINI, Anatocismo e capitalizzazione annuale degli interessi, in Dirittobancario.it , Giugno 2015.
In giurisprudenza, riconoscono l’esistenza del fenomeno della capitalizzazione composta nell’ammortamento alla francese:
- Trib. Napoli, sent. n. 1558/2018, pubbl. il 13/02/2018, G.U., E. PASTORE ALINANTE;
- Trib. Isernia, 28 luglio 2014, G.U., O. DE ANGELIS;
- Trib. Ferrara, 5 Dicembre 2013, G.U., A. GHEDINI;
- Trib. di Larino, Sez. di Termoli, sent. n. 119 del 17 aprile 2012, G.U., B. PREVIATI;
- Trib. Bari, Sez. di Rutigliano, sent. n. 113 del 29 ottobre 2008, G.U., MASTRONARDI: “il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto di mutuo non si può volutamente maggiorare nel piano di ammortamento, né si può mascherare un artificioso incremento nel piano di ammortamento, poiché il calcolo d’interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell’interesse semplice. I contratti di mutuo per cui è causa sono mutui con rimborso frazionato, in cui alla banca, durante il rapporto, si restituisce ratealmente il capitale, originariamente prestato, prima della scadenza finale del mutuo stesso: i mutui de quibus vengono estinti con una serie di pagamenti effettuati dal debitore. La rata del mutuo con rimborso frazionato si è calcolata però nel caso in esame, con la formula dell’interesse composto, non prevista nella parte letterale del medesimo contratto, che comporta la crescita progressiva del costo, comprendendo di certo degli interessi anatocistici”.
Escludono l’esistenza di un meccanismo anatocistico, ex multis: Trib. Modena, 11 novembre 2014, G.U., A. RIMONDINI; Trib. Treviso 12 gennaio 2015, G.U., E. ROSSI; Trib. Venezia, 27 Novembre 2014, G.U., FIDANZIA; Trib. Torino, 17 settembre 2014, G.U., ASTUNI; Trib. Milano, 8 Marzo 2016, G.U., STEFANI;Trib. Milano 9 novembre 2017, G.U., NOBILI; Trib. Bergamo 25 luglio 2017, G.U., DEL GIUDICE ; Trib.Brescia 11 ottobre 2017; Trib. Ravenna 20 marzo 2018.
Si è anche rilevato che non sussiste ”anatocismo congenito” nel contratto di mutuo con piano di ammortamento alla francese, in quanto tale formula matematico-finanziaria “è coerente con il dettato dell’art.1194, comma 2 c.c.” perché la rata rimane costante, ma la quota di interessi, calcolata sul capitale residuo da rimborsare, diminuisce, mentre aumenta la quota capitale presente in ciascuna rata. (cfr. Trib. Milano, 09 Novembre 2017, G.U., V. NOBILI ; Trib. Roma, 11.10.2017, n. 19123 dell’11.10.2017, G.U., G.RUSSO)
In materia, l’ABF ha già avuto modo diverse volte di affrontare la questione chiarendo che il metodo alla francese non comporta di per sé un effetto anatocistico vietato dalla legge (cfr. ex multis, decisione del Collegio di Roma n. 277/16, che sul punto si riporta: “Riguardo al piano di ammortamento “alla francese”, questo Arbitro ha già precedentemente esaminato gli orientamenti della giurisprudenza di merito che hanno messo in dubbio la sua compatibilità con la disciplina dell’anatocismo dettata dall’art. 1283 c.c. e dall’art. 120 t.u.b. (decisione del Collegio di Roma, n. 367 del 2012). Conformemente a varia giurisprudenza di merito più recente, questo Arbitro è giunto alla conclusione che il piano di ammortamento “alla francese” non determini alcun tipo di anatocismo e che pertanto sia legittimo ( n. 2358 del 2014, n. 6769 del 2013, n. 1061 del 2012 e n. 3267 del 2012; decisione del Collegio di Napoli, n. 6703 del 2014; decisioni del Collegio di Milano, n. 2834 del 2015 e n. 1283 del 2015)”
Fonte: il caso.it