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Sospensione contributi agricoltura, pesca, vivai, apicoltori: ancora in stand by

Di
Redazione
|
22 Novembre 2020

Con il messaggio INPS 4353 l’Istituto chiarisce alcuni aspetti dell’esonero istituito dal decreto Rilancio all’art .222  c2 ( Esonero della quota di contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dai datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura).

L’agevolazione era stata  ampliata dal decreto Agosto  convertito in legge, anche al settore vitivinicolo. La norma ha avuto un iter complicato non solo per la sovrapposizione dei due decreti legge ma anche per il decreto attuativo ministeriale che non ha ricompreso le nuove categorie aggiunte con la conversione in legge del dl Agosto.

Sul tema INPS aveva pubblicato un primo messaggio di istruzioni n. 3341/2020  del 15.settembre che annunciava una circolare di istruzioni e il rilascio del modulo di richiesta , mai pubblicati.

Veniva specificato tra l’altro che :

  • per le aziende che non svolgono attività prettamente agricole, l’accesso al beneficio è limitato ai soli lavoratori inquadrati nel settore agricolo. S
  • che l’esonero si riferisce alla sola quota di contribuzione posta a carico dei datori di lavoro privati;, restano esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL.
  • come di consueto l’esonero è assicurato solo se le aziende sono in  possesso del DURC che certifica il rispetto delle normative ssul lavoro e il rispetto degli accordi e contratti nazionali e territoriali delle categorie interessate.

L’istituto fa ora nuovamente il punto   e comunica che :

  •  la sospensione dei pagamenti relativi alla contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ancora  in attesa del rilascio del modulodi presentazione dell’istanza di esonero  fa si che  l’assenza del versamento non rileva ai fini della verifica di regolarità contributiva nei confronti dei soggetti identificati nel decreto interministeriale, riportati sotto.
  • Cio comporta, per le aziende beneficiarie,l’esclusione della corrispondente esposizione debitoria da eventuali domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa fino al rilascio del modulo di presentazione dell’istanza di esonero.
  • Per le aziende vitivinicole associate anche ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, invece verranno fornite ulteriori indicazioni con apposito messaggio.
 Fonte: fiscooggi.it