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Credito che non muore, si rivede!

Di
Redazione
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28 Gennaio 2021

Non si possono ritenere rinunciati i crediti di una società cancellata dal Registro delle Imprese in base alla sola circostanza che non siano stati appostati nel bilancio finale di liquidazione.

Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con una recente ordinanza. Secondo il recentissimo provvedimento dunque “la remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco; un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo quando non possa avere alcun’altra giustificazione razionale, se non quella di rimettere al debitore la sua obbligazione”.

Ne consegue “che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l’omessa appostazione in bilancio altra causa non potesse avere, se non la volontà della società di rinunciare a quel credito”.

Nel lontano anno 2000, una società chiamò in causa un’altra impresa per vederla condannata a restituire il prezzo di un autoveicolo acquistato dalla prima e poi risultato difettoso ed inidoneo all’uso.

Nelle more del lungo giudizio di primo grado, la società attrice fu posta in liquidazione e cancellata dal Registro delle Imprese. Successivamente, all’esito del giudizio di secondo grado, la Corte d’Appello di Napoli dichiarò risolto il contratto di vendita e accertò un credito dell’attore di ben 31.917,04 euro.

Forti di tale sentenza, gli ex soci della società attrice, ormai liquidata e cancellata dal Registro delle Imprese, avviarono un’esecuzione forzata nei confronti della società debitrice. Quest’ultima, tuttavia, si oppose all’esecuzione deducendo che il credito era da ritenersi rinunciato poiché non era stato appostato nel bilancio finale di liquidazione della società creditrice.

Sia il Tribunale di Napoli sia la Corte d’Appello rigettarono l’opposizione all’esecuzione svolta dalla società debitrice, statuendo che ancorché non appostato nel bilancio di liquidazione, il credito si era trasferito ai soci per effetto dell’estinzione della società.

La società debitrice depositava dunque ricorso per cassazione, lamentando che, poiché il credito azionato al momento della cancellazione della società creditrice era illiquido, il suo mancato inserimento nel bilancio finale di liquidazione della società estinta aveva comportato senz’altro la rinuncia al credito, che non avrebbe potuto dunque poi essere azionato dagli ex soci.

Il ricorso della società debitrice si fondava principalmente sulla precedente sentenza delle Sezioni Unite n. 6070 del 12 marzo 2013 secondo la quale “la cancellazione [della società, n.d.r.] implica, invece, rinuncia all’esercizio di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei diritti di credito, controversi o illiquidi, la cui inclusione nel bilancio di liquidazione avrebbe necessitato di una ulteriore attività giudiziale o stragiudiziale da parte del liquidatore”.

La Corte di Cassazione, con la sentenza qui in commento, ha condiviso le premesse del precedente delle Sezioni Unite, ribadendo che, ove una società si estingua a seguito di cancellazione dal Registro delle Imprese, i diritti e i beni si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa. Tuttavia, la sentenza in commento, fornendo una nuova lettura del principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite con riferimento ai crediti illiquidi, ha statuito che essi “non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione” e che la prova della rinuncia tacita necessita di ulteriori elementi, così dando seguito a quanto già disposto dalla medesima Corte con la precedente sentenza n. 9464 del 22 maggio 2020.

Cass., Sez. III, Ord., 14 dicembre 2020, n. 28439 

Fabio Dalmasso – f.dalmasso@lascalaw.com

Fonte: jusletter