Esonero contributivo assunzioni donne vittime di violenza 2021: le istruzioni per fare domanda
Esonero contributivo per le assunzioni di donne vittime di violenza: dall’INPS le istruzioni per la domanda che devono presentare le cooperative sociali che impiegano a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, lavoratrici inserite in percorsi di protezione. Tutte le informazioni sulla misura e gli adempimenti dovuti dai datori di lavoro nella circolare n. 133 del 10 settembre 2021.
contributivo legato alle assunzioni di donne vittime di violenza: è ora disponibile la procedura per fare domanda e ottenere lo sgravio per il 2021.
L’INPS, con la circolare numero 133 del 10 settembre, fornisce tutte le istruzioni ai datori di lavoro interessati e fa una panoramica generale sulla misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 ed estesa dal Decreto Ristori a tutto il 2021.
Le cooperative sociali che dal 1° gennaio al 31 dicembre di quest’anno assumono a tempo indeterminato donne vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione possono, infatti, fare ora domanda di accesso all’esonero contributivo sulla contribuzione previdenziale relativa alla lavoratrice neoassunta.
Uno sgravio che, ricorda il documento di prassi, è pari ad un massimo di 350 euro mensili, esclusi premi e contributi INAIL, per un anno.
Di seguito tutte le istruzioni per presentare la domanda e le indicazioni sugli adempimenti da rispettare.
Esonero contributivo assunzioni donne vittime di violenza 2021: le istruzioni per fare domanda
In base alle istruzioni contenute nella circolare numero 133, chi assume donne vittime di violenza nel corso del 2021 e vuole ottenere l’esonero contributivo previsto deve inoltrare all’INPS la relativa istanza, usando soltanto il modulo online “Do.VI” disponibile sul sito istituzionale dell’Istituto all’interno del “Portale delle Agevolazioni – ex DiResCo”.
Nella domanda di incentivo devono essere indicate le seguenti informazioni:
- i dati relativi alla lavoratrice assunta a tempo indeterminato nel 2021 per cui si chiede l’agevolazione;
- la data di rilascio del provvedimento riguardante il percorso di protezione e il Comune di competenza;
- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
Ricevuta la richiesta, l’INPS calcola la misura dell’incentivo, verifica la sussistenza della copertura finanziaria e, in caso contrario, diminuisce proporzionalmente l’esonero spettante dandone relativa comunicazione in calce al modulo inviato dal richiedente.
Al datore di lavoro, ossia alla cooperativa sociale che ha assunto la lavoratrice, viene riconosciuto l’incentivo in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per massimo dodici mensilità, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.
Per tutte le indicazioni operative sull’esposizione nel Flusso Uniemens si rimanda ai paragrafi 9 e 10 della circolare di seguito allegata.
- INPS – circolare numero 133 del 10 settembre 2021
- Articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall’articolo 12, comma 16-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Riconoscimento dello sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel corso dell’anno 2021 da parte di cooperative sociali, di donne vittime di violenza di genere. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Esonero contributivo assunzioni donne vittime di violenza: a chi spetta l’incentivo
Per cooperative sociali, destinatarie dell’agevolazione, si intendono le società che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità, dirette alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini e che pongono in essere le seguenti attività:
- gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Viceversa, le lavoratrici a cui tale sgravio contributivo si riferisce sono donne vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle cosiddette “case rifugio”.
Grazie poi all’estensione operata dal Decreto Ristori, l’esonero previsto dalla manovra del 2018 e riconosciuto per il 2018, trova applicazione per tutte le assunzioni a tempo indeterminato anche in somministrazione, escluse le trasformazioni da determinato a indeterminato, intervenute tra il 1° e il 31 dicembre 2021.
Sono esclusi rapporti di lavoro occasionale ed intermittente.
Nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse, invece, l’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale, ma in quest’ultimo caso la soglia massima dell’agevolazione dei 350 euro mensili, andrà riproporzionata in base alle ore lavorate.
Esonero contributivo assunzioni donne vittime di violenza: a quanto ammonta
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 350 euro mensili.
Per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 11,29 euro, equivalente all’importo massimo di 350 euro suddiviso per 31 giorni, per ogni giorno di fruizione dell’agevolazione contributiva.
Anche nei casi di rapporti di lavoro a tempo parziale il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Tra le contribuzioni escluse dallo sgravio, precisa l’INPS, ci sono quelle dovute al Fondo per i trattamenti di fine rapporto nel settore privato, quelle dovute ai Fondi interprofessionali per la formazione continua e, più in generale, tutte quelle che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Infine, con riferimento al periodo di godimento dell’incentivo, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2021 a 31 dicembre 2021 l’INPS rammenta che la misura può essere riconosciuta per una durata massima di dodici mesi, periodo che può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.
Fonte: www.informazionefiscale.it
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Source: Per le imprese
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