Il capitolo di più difficile attuazione, per vincoli di bilancio e per interessi in gioco, è, in materia Iva, quello della riforma delle aliquote. In questo campo, il legislatore delegato dovrà intervenire, tenendo in debita considerazione, le regole unionali imposte dalla direttiva 2022/542/UE. Proprio questa direttiva imporrà nell’immediato una serie di scelte relativamente al numero di aliquote ridotte e alla tipologia di beni e servizi che lo Stato vuole continuare ad agevolare ovvero su cui vuole investire per il futuro.
Nella sostanza gli obiettivi imposti dalla delega sono costituiti:
dalla omogeneizzazione del trattamento per beni e servizi similari;
da una rivisitazione, nella logica del precedente alinea, degli elementi di identificazione dei beni e servizi con un preciso richiamo alla nomenclatura combinata ovvero alla classificazione statistica;
dalla volontà di agevolare beni e servizi destinati a soddisfare, a livello di consumatori finali, le esigenze di maggiore rilevanza sociale.
A questi obiettivi che ricalcano, in buona parte, i principi imposti dalla citata direttiva si aggiungono regole particolari per l’importazione di opere d’arte, con estensione dell’aliquota ridotta anche alle cessioni di aggetti d’arte, di antiquariato o da collezione.
Sulle scelte del legislatore si impone poi una prima scadenza unionale, che prescinde dall’attuazione della delega, del 7 ottobre 2023, data in cui l’Italia potrà adottare una aliquota ridotta tra quelle scelte dagli altri Stati membri in passato fuori da quelle previste dall’allegato III della direttiva Iva.
Ritornando alla delega un punto su cui si attende una sicura risposta e che per gli operatori costituisce un primo effettivo risultato è la riclassificazione dei beni con aggiornamento della tariffa allegata al Dpr 633/1972. Questa operazione che, come detto, dovrebbe, prevalentemente, fare perno sulla nomenclatura combinata doganale ovvero sulla classificazione statistica di beni e servizi, è particolarmente importante perché consentirà agli operatori di avere una guida aggiornata dei criteri di identificazione dell’aliquota applicabile alle singole transazioni. In effetti, non passa settimana che l’agenzia delle Entrate, di concerto con l’agenzia delle Dogane è chiamata a risolvere dubbi degli operatori su quale sia la corretta aliquota da applicare. Speriamo che questa operazione non si realizzi con eccessiva rigidità applicativa perché in alcuni casi il riferimento a classificazioni standardizzate non agevola il raggiungimento di finalità (quali l’interesse generale e sociale) che poco si sposano con le classificazioni commerciali e statistiche delle singole operazioni.
Prova ne sia l’annosa querelle che si è sviluppata, ad esempio, per le lettiere per gatto costitute da prodotti vegetali in cui la mera classificazione per materia ha portato l’interprete ad applicare una aliquota ridotta senza tener conto, come oggi ribadisce il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza 24441/2023 pubblicata il 10 agosto scorso, del profilo funzionale dell’oggetto importato e commercializzato.
Fonte: Il sole 24 ore