L’Arbitro Bancario Finanziario è intervenuto in tema di usura bancaria. L’organo preposto alla risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria e finanziaria, ha affermato che se il rapporto è usurario non vanno corrisposti né gli interessi né gli altri oneri e neanche le spese del contratto, ad eccezione di quelle per imposte e tasse.
Infatti il Collegio di Coordinamento dell’ Arbitro Bancario, con la decisione resa nella seduta del 16.05.2018, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell’usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell’art. 1815 cod. civ. – letto in connessione con il quarto comma dell’art. 644 cod. pen. – che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario”
Il principio è importante, perché alcuni prestiti vengono concessi ad un tasso di interesse basso, prevedendo però, diverse commissioni e oneri che fanno lievitare enormemente il costo del credito. Un contratto esaminato dall’associazione, stipulato con una nota finanziaria, per esempio, stabiliva per l’erogazione del prestito un tasso del 2,5%, ma la verifica dello stesso consentiva di accertare un TAEG di circa il 17%, che superava il tasso soglia fissato per legge, per effetto delle altre voci di costo previste, quali le “commissioni per la mandataria”, “gli oneri accessori” e i “premi per assicurazione”.
Quindi è stato rilevato che se gli effetti del superamento del tasso soglia fossero limitati alla sola non debenza degli interessi, sarebbe semplice eludere la normativa in materia considerato che l’intermediario potrebbe fissare il costo del credito tenendo bassi gli interessi in senso stretto e dando maggiore consistenza agli altri oneri, con la conseguenza che caso di usura egli dovrebbe restituire la sola somma relativa agli interessi, senza perdere tuttavia la sostanziale convenienza economica dell’operazione.
Per quanto sopra può ritenersi che sarà difficile per le Banche continuare a sostenere che l’effetto dell’usurarietà del rapporto è solo quello della non corresponsione degli interessi.
Fonte: ildiritto.it