Verrà istituita la figura del garante nazionale del contribuente quale organo monocratico, individuato “dal ministro dell’economia e delle finanze tra soggetti tratti dalle categorie dei magistrati, professori universitari, notai, avvocati, dottori commercialisti e ragionieri”. E’ quanto prevede il dlgs in materia di fisco che approda domani sul tavolo del Consiglio dei ministri riguardo le modifiche allo statuto del contribuente.
Il garante avrà sede a Roma, durerà in carica quattro anni e potrà essere confermato una sola volta. Per quanto riguarda le le funzioni e i compiti del Garante queste consisteranno “essenzialmente nella possibilità di rivolgere raccomandazioni ai direttori delle Agenzie fiscali sulla base di segnalazioni scritte di contribuenti o altri soggetti che lamentino disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative irragionevoli o anomale, o comunque comportamenti dell’amministrazione finanziaria in grado di incrinare il rapporto di fiducia con i cittadini”, si legge nella bozza del dlgs visionata dall’AGI.
“Il Garante può, inoltre, accedere agli uffici dell’amministrazione finanziaria per controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e informazione al contribuente, richiamare gli uffici affinché nei confronti del contribuente siano rispettati i doveri di informazione e suoi i diritti e garanzie in caso di accessi, ispezioni e verifiche. Ogni sei mesi relaziona sull’attività svolta al Ministro, ai direttori delle Agenzie e al Comandante generale della Guardia di finanza e ogni anno riferisce a Governo e Parlamento dati e notizie sui rapporti tra fisco e contribuenti”, si legge ancora.
“La legge delega di riforma fiscale prevede tra i principi e criteri direttivi specifici per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, quale legge generale tributaria, quello di “valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto”, si legge nella bozza della relazione del dlgs con modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente che sarà domani sul tavolo del Cdm.
“Recependo l’interpretazione adeguatrice a livello normativo, il legislatore – si legge in un passaggio della bozza – dimostra il proprio intento di far convergere l’ordinamento tributario verso una dimensione coerente con i principi che lo caratterizzano come sistema. In questo modo, il legislatore si propone di migliorare la certezza del diritto e di prevenire inutili controversie interpretative, contribuendo alla riduzione dei tempi di attuazione del diritto alla giustizia tributaria”.
“L’intervento normativo attuato con la riformulazione dell’articolo 1 dello Statuto rappresenta pertanto la giusta evoluzione della protezione dei diritti fondamentali, consentendo anche ai soggetti passivi diversi dal contribuente di invocare la tutela di tali diritti quando vengono coinvolti nell’attuazione del tributo con effetti in grado di incidere direttamente sulla loro sfera giuridica. In coerenza con la dichiarata volontà del Legislatore di rafforzare la funzione dello Statuto dei diritti del contribuente quale legge generale tributaria, il comma 3-bis afferma che le disposizioni statutarie concernenti la garanzia del contradditorio e dell’accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell’affidamento, il divieto del bis in idem, il principio dell’affidamento, il principio di proporzionalità e l’autotutela devono essere garantiti da tutte le amministrazioni sia statali che territoriali”, si sottolinea. L’articolo 1 riguarda i princìpi generali del decreto legislativo. L’rticolo 2 la “chiarezza e la trasparenza delle disposizioni tributarie”, l’articolo 3 l’efficacia temporale delle norme tributarie, quello successivo la conoscenza degli atti e semplificazione. L’articolo 6-bis riguarda il principio del contraddittorio: “rappresenta – si legge – un punto cardine, dotando l’ordinamento italiano di una disciplina generale, proporzionata e organica del principio del contraddittorio in materia tributaria. Questo intervento adegua la protezione dei diritti fondamentali dei contribuenti agli standards di tutela internazionale e a quelli applicabili in base al diritto dell’Unione Europea”. L’articolo 7 concerne la chiarezza e la motivazione dei provvedimenti, quelli successivi riguardano il “nuovo regime di invalidità degli atti, dell’attività istruttoria e delle notifiche dell’amministrazione finanziaria”.
L’articolo 8 è sulla tutela dell’integrità patrimoniale. “L’introduzione dell’articolo 9-bis – si legge – recepisce le esigenze di bilanciamento tra tutela dell’interesse erariale e dei diritti fondamentali del contribuente nel rispetto del principio di proporzionalità, rafforzando la protezione di tali diritti e, nel contempo, la certezza del diritto. L’obiettivo primario di questa norma è quello di assicurare il pieno e coerente rispetto del divieto di bis in idem all’interno del procedimento tributario”. Inoltre è previsto l’articolo 9-ter che riguarda il divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti con l’inserimento di una norma sul divieto di divulgazione dei dati del contribuente, salvo gli obblighi di trasparenza previsti per legge ove non espressamente derogati” che “si è reso necessario a seguito del rafforzamento della protezione dei dati a livello dell’Unione europea”.
L’articolo 10 è sulla tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente”, il ter sul “Principio di proporzionalità nel procedimento tributario”, il quater è sull’esercizio del potere di autotutela obbligatoria.
Altri articoli riguardano l’esercizio del potere di autotutela facoltativa, le circolari, la consulenza giuridica, la consultazione semplificata, l’interpello.