La banca è obbligata a rispondere alle richieste relative al trattamento dei dati personali da parte degli interessati
La Suprema Corte si è pronunciata in merito agli obblighi, in materia di privacy, che sussistono in capo alla banca nel riscontrare il soggetto che richieda di quali dati sensibili l’istituto sia in possesso.
La banca non aveva riscontrato una istanza di accesso agli atti, non consentendo dunque al richiedente di conoscere l’eventuale possesso dei suoi dati personali e di verificare la legittimità, secondo la normativa privacy, della procedura di raccolta degli stessi.
Il GDPR afferma che il titolare del trattamento fornisce all’interessato le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l’interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell’interessato. Se non ottempera alla richiesta dell’interessato, il titolare del trattamento informa l’interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un’autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale. Incombe al titolare del trattamento l’onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.
In materia di trattamento dei dati personali, il soggetto onerato dell’obbligo di fornire risposta in ordine al possesso (o meno) dei dati sensibili è il destinatario dell’istanza di accesso, dovendo questi sempre riscontrare l’istanza dell’interessato, anche in termini negativi, dichiarando espressamente di essere, o meno, in possesso dei dati di cui si richiede l’ostensione.
Giurisprudenza
Privacy – Trattamento dei dati personali – Obblighi della banca – Richiesta di accesso
Cassazione civile, sezione I, 4 aprile 2023, n. 9313
Nota a sentenza
Vedi: La banca è obbligata a rispondere alle richieste relative al trattamento dei dati personali da parte degli interessati
Fonte: Da imprese per il turismo