Chiamato a dirimere la vicenda, il Tribunale campano ha dapprima specificato come la modifica normativa del 2005 abbia reso ormai superato l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo il quale, “pur in difetto di una esplicita previsione normativa, sarebbero nulle le vendite immobiliari in caso di omessa notifica al debitore dell’ordinanza di fissazione della vendita, posto che detta omissione impedirebbe all’esecutato di richiedere la conversione del pignoramento”.
Difatti, secondo l’ordinanza in commento, l’indirizzo analizzato aveva come riferimento la formulazione precedente dell’art. 495 c.p.c. che, in tema di conversione del pignoramento, prevedeva la possibilità per il debitore di accedere a tale beneficio “in qualsiasi momento anteriore alla vendita”.
Tuttavia, come specificato dal Tribunale de quo, la riforma del 2005 ha previsto che la conversione del pignoramento immobiliare può essere richiesta “prima che sia disposta la vendita”, sicché il termine ultimo è l’udienza di cui all’art. 569 c.p.c.
È, dunque, evidente che è irrilevante, ai fini della conversione, la mancata comunicazione dell’avviso di vendita, poiché è successivo a tale udienza e interviene quando il termine analizzato è ormai spirato.
La pronuncia in esame ha sottolineato, inoltre, che, secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, con l’opposizione agli atti esecutivi l’opponente non può limitarsi a denunciare la mera violazione di una norma processuale (come, nel caso di specie, la mancata comunicazione dell’avviso di vendita) ma deve allegare quale pregiudizio sostanziale abbia concretamente ricevuto, elemento questo che, nella fattispecie in esame, non era stato indicato da parte attrice.
In ogni caso, gli avvisi di vendita erano stati ritualmente notificati nel rispetto delle prescrizioni impartite e, pertanto, è stata rigettata l’istanza di sospensione dell’esecuzione e con essa l’opposizione promossa.
Trib. Torre Annunziata, Ord., 12 ottobre 2020