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L’avviso di vendita non va (più) notificato all’esecutato

Di
Redazione
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8 Dicembre 2020
In una recente pronuncia, il Tribunale di Torre Annunziata ha chiarito come, all’esito della riforma del procedimento per espropriazione immobiliare introdotto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, non sia più obbligatoria la notifica dell’avviso di vendita all’esecutato, non prevista né dall’art. 591 bis c.p.c., in tema di delega delle operazioni di vendita, nè dagli artt.  570 e 576 c.p.c., che disciplinano rispettivamente l’avviso di vendita nella vendita senza incanto e con incanto.Difatti, nell’ambito di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi avverso un avviso di vendita notificato, il debitore esecutato aveva contestato l’incompletezza dell’avviso di vendita e – dopo che il Delegato aveva provveduto ad una nuova notifica dell’avviso completo di tutte le pagine – il mancato rispetto del termine di 30 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte di acquisto, come prescritto nell’ordinanza di vendita, e chiedeva la sospensione della procedura esecutiva.

Chiamato a dirimere la vicenda, il Tribunale campano ha dapprima specificato come la modifica normativa del 2005 abbia reso ormai superato l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo il quale, “pur in difetto di una esplicita previsione normativa, sarebbero nulle le vendite immobiliari in caso di omessa notifica al debitore dell’ordinanza di fissazione della vendita, posto che detta omissione impedirebbe all’esecutato di richiedere la conversione del pignoramento”.

Difatti, secondo l’ordinanza in commento, l’indirizzo analizzato aveva come riferimento la formulazione precedente dell’art. 495 c.p.c. che, in tema di conversione del pignoramento, prevedeva la possibilità per il debitore di accedere a tale beneficio “in qualsiasi momento anteriore alla vendita”.

Tuttavia, come specificato dal Tribunale de quo, la riforma del 2005 ha previsto che la conversione del pignoramento immobiliare può essere richiesta “prima che sia disposta la vendita”, sicché il termine ultimo è l’udienza di cui all’art. 569 c.p.c.

È, dunque, evidente che è irrilevante, ai fini della conversione, la mancata comunicazione dell’avviso di vendita, poiché è successivo a tale udienza e interviene quando il termine analizzato è ormai spirato.

La pronuncia in esame ha sottolineato, inoltre, che, secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, con l’opposizione agli atti esecutivi l’opponente non può limitarsi a denunciare la mera violazione di una norma processuale (come, nel caso di specie, la mancata comunicazione dell’avviso di vendita) ma deve allegare quale pregiudizio sostanziale abbia concretamente ricevuto, elemento questo che, nella fattispecie in esame, non era stato indicato da parte attrice.

In ogni caso, gli avvisi di vendita erano stati ritualmente notificati nel rispetto delle prescrizioni impartite e, pertanto, è stata rigettata l’istanza di sospensione dell’esecuzione e con essa l’opposizione promossa.

Trib. Torre Annunziata, Ord., 12 ottobre 2020

Margherita Vismara – m.vismara@lascalaw.com