DIVENTA SOCIO

No profit, più tempo per adeguare gli statuti

Di
Redazione
|
3 Agosto 2018

Più tempo per gli adeguamenti degli statuti degli enti del terzo settore. Sarà possibile fare le modifiche per essere compliant al nuovo quadro normativo in 24 mesi e non più 18 mesi. Inoltre la tutela degli animali diventa attività di interesse generale esercitabile dagli enti del terzo settore (Ets).

Sono queste alcune delle principali novità inserita dal ministero del lavoro nel decreto legislativo correttivo della riforma del terzo settore approvato ieri dal consiglio dei ministri. In particolare gli enti del terzo settore avranno tempo fino ad agosto 2019 per le modifiche statutarie che si renderanno necessario per adeguarsi alle novità del correttivo.

Il ministero del lavoro guidato da Luigi Di Maio è poi intervenuto a fornire maggiore chiarezza sulle competenze dell’organo di controllo interno dell’ente del terzo settore in materia di contemporanea iscrizione al registro delle persone giuridiche e al registro unico nazionale del terzo settore, nonché del numero mimino di associati richiesto ai fini della permanenza di un’associazione di promozione sociale o di un’organizzazione di volontariato.

Nel codice trova posto, poi, la novità fiscale sul ripristino, per le organizzazioni di volontariato, dell’esenzione dall’imposta di registro sugli atti costitutivi e su quelli connessi allo svolgimento delle attività statutarie.

Per quanto riguarda le relazioni degli enti del terzo settore le modifiche puntano a un rafforzamento della collaborazione stato-regioni, in materia di utilizzazione del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore.

Più spazio poi all’ampliamento della rappresentatività degli Ets all’interno del consiglio nazionale del terzo settore e l’inserimento nello stesso della rappresentanza dei centri di servizio per il volontariato.

Gli enti non profit riceveranno il contributo statale per l’ acquisto di ambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali, anche nel caso di donazione di tali beni alle strutture sanitarie pubbliche da parte delle organizzazioni di volontariato.

Tra le novità inserite dall’esecutivo infine l’inserimento della tutela degli animali nell’elenco delle attività di interesse generale esercitabili dagli Ets.

Il provvedimento all’esame. Il correttivo prevede un maggior controllo sui conti dei bilanci degli enti. Si chiarisce, infatti, che, fermo restando il controllo contabile già previsto, l’obbligo di sottoporsi a revisione legale dei conti sussiste solo per gli Ets di maggiori dimensioni e che, per previsione statutaria, l’Ets può affidare la revisione legale dei conti, quando essa sia obbligatoria, all’organo di controllo interno, a condizione che in tale organo di controllo sia presente un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

Il correttivo prevede, inoltre, la possibilità per gli enti di emettere titoli di solidarietà, ovvero obbligazioni e altri titoli di debito, nonché certificati di deposito, con l’obiettivo di sostenere le attività istituzionali degli enti del terzo settore.

Nel capitolo della fiscalità c’è l’ individuazione delle attività svolte dagli enti del terzo settore che si caratterizzano per essere non commerciali, prevedendo una presunzione in base alla quale tali attività si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 10% i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi (art. 23); la modifica del regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito di impresa degli enti non commerciali del terzo settore, prevedendo che tra i ricavi cui applicare il coefficiente di redditività siano aggiunti anche i ricavi conseguiti attraverso la raccolta di fondi, oltre a quelli conseguiti nell’esercizio delle attività di interesse generale e delle attività diverse, secondarie e strumentali.

Fonte Italia oggi.it