Il Decreto Ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021 è attuativo di quanto previsto dall’accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto con le organizzazioni sindacali più rappresentative del settore edile. Tale Decreto Ministeriale, e in particolar modo l’articolo 2, prevede la congruità della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, e quindi la necessità di un apposito DURC di congruità.
Il DURC di congruità
In particolar modo, la necessità di essere in possesso di un DURC di congruità terrà conto dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile che dovrà essere coerente con la lavorazione, tenuto conto della portata dell’attività da svolgere.
Ciò sarà valido sia nel settore dei lavori pubblici che nel settore dei lavori privati, eseguiti da parte di imprese affidatarie, sia in appalto che in subappalto, anche con l’eventuale utilizzo di lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
Su tale argomento si esprime anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il quale fornisce le prime indicazioni in materia con la Nota n. 5223 del 19 luglio 2021.
I chiarimenti dell’Ispettorato
Secondo quanto chiarito dall’Ispettorato del Lavoro, considerato l’ambito di applicazione del Decreto Ministeriale, rientrano nel settore edile tutte quelle attività – comprese quelle affini – che sono direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa da parte dell’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile sia nazionale che territoriale, stipulata dalle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La verifica di congruità della manodopera sarà effettuata relativamente agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavoratori riportati nella tabella allegata all’accordo collettivo del 10 settembre 2020.
Il Decreto Ministeriale suddetto demanda poi ad un’apposita convenzione con le istituzioni coinvolte la definizione delle modalità di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa e la creazione di un’apposita banca dati condivisa che dovrà essere realizzata entro dodici mesi dall’adozione del D.M. allo scopo di rendere disponibili:
- gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata;
- i dati relativi all’oggetto e alla durata del contratto;
- così come i lavoratori impiegati e le retribuzioni erogate;
necessari per effettuare recuperi previdenziali e assicurativi, così come per programmare eventuali attività di vigilanza da parte dell’INL.
Da quando decorre il DURC di congruità
Si segnala che le disposizioni del Decreto Ministeriale suddetto si applicano per i lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla cassa edile territorialmente competente sia stata effettuata a decorrere dal 1° novembre 2021.
Infine l’Ispettorato del Lavoro segnala il comma 4 dell’articolo 2 del Decreto Ministeriale suddetto, che esclude l’applicabilità di tale normativa ai lavori affidati nelle zone colpite dal sisma del 2016 per le quali sono già state adottate specifiche ordinanze del commissario straordinario per la ricostruzione.