DIVENTA SOCIO

Sul mutuo agevolato ritenuta effettuata anche se la busta paga è incapiente

Di
Redazione
|
26 Luglio 2023

Il mutuo o il finanziamento a tasso agevolato riconosciuto dal datore di lavoro (o da un intermediario finanziario convenzionato) al dipendente e cointestato con il coniuge è soggetto alla disciplina dei fringe benefit regolata dall’articolo 51, comma 4, lettera b) del Tuir, e la quantificazione deve essere effettuato sulla base dell’intera “quota interessi”. Viceversa, qualora il mutuo sia cointestato con un soggetto diverso dal coniuge o da altro familiare, tra quelli indicati dall’articolo 12 del Tuir, come un convivente che non rientri nella predetta elencazione, il calcolo deve esser effettuato sulla base della sola “quota interessi” imputabile al dipendente che ha sottoscritto il finanziamento. Questa una delle indicazioni contenute nella risoluzione 44/2023 dell’agenzia delle Entrate.

Infatti nella nozione di reddito di lavoro dipendente rientrano gli emolumenti in denaro, i beni e i servizi erogati al coniuge del dipendente o ai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir, anche se non fiscalmente a carico, ma non nei confronti di altri soggetti.

Con riferimento alla concessione di mutui e prestiti, l’articolo 51 prevede che, ai fini della quantificazione del reddito in natura, «si assume il 50 % della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto (ora tasso ufficiale di riferimento, ndr) vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi».

Il momento di applicazione della ritenuta e? quello del pagamento delle singole rate del prestito come stabilite dal relativo piano di ammortamento. Posto che la ritenuta deve essere operata sull’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti in ciascun periodo di paga, e che nel caso dei finanziamenti si considera il Tur vigente al 31 dicembre dell’anno precedente, in occasione del conguaglio di fine anno si dovrà invece applicare il Tur vigente al termine del periodo d’imposta cui ci si riferisce.

A tal proposito, l’Agenzia nella risoluzione rammenta che, seppure la ritenuta da operare sui valori relativi ai compensi in natura non trovasse capienza nei contestuali pagamenti in denaro del datore (ad esempio busta paga con saldo negativo), il dipendente sarebbe comunque obbligato a fornire al sostituto le somme necessarie al versamento.

L’Agenzia, infine, sottolinea che il sostituto è sempre tenuto a versare le ritenute all’erario nei termini ordinariamente previsti, anche ove il dipendente non avesse ancora provveduto al pagamento.

Fonte: Il Sole 24 ore