Ai fini del conseguimento dello scopo dell’azione revocatoria, quest’ultima viene indirizzata non più solo nei confronti dell’atto di disposizione patrimoniale, e cioè l’atto mediante il quale il bene viene intestato in capo al trustee, ma anche nei confronti dell’atto istitutivo del trust, il quale costituisce il fascio di rapporti che circonda l’intestazione del bene, ma non l’intestazione stessa, ed è neutrale dal punto di vista patrimoniale.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, I sez. civ, Pres. Di Virgilio – Rel. Dolmetta, con l’ordinanza n. 10498 del 15.04.2018.
Fonte: expartecreditoris.it/